Aggiornata la normativa dei tachigrafi digitali e delle carte conducenti. Dal 1 Gennaio 2025 sarà obbligatorio dimostrare la registrazione dell'attività svolta dei 56 giorni precedenti (prima era 28).
Le novità sull'operatività della carta tachigrafica, scopriamo cosa cambia e se è necessaria la sostituzione della carta tachigrafica.
E' ufficiale, dal 1 ° gennaio 2025 cambiano le regole per i conducenti dei veicoli superiori a 3,5 tonnellate soggetti all'obbligo della carta tachigrafica.
Dovranno essere in grado di dimostrare la registrazione dell'attività svolta nella giornata in corso e dei 56 giorni precedenti (attualmente la giornata in corso e i 28 giorni precedenti).
Le carte tachigrafiche attualmente in circolazione sono di due tipologie e tutte di generazione 2, La tipologia è riconoscibile attraverso i seguenti codici di omologazione presenti sul retro delle carte:
Le carte gen2v1 recano il codice : E 3 1003 (e sono quelle rilasciate prima del 21 luglio 2023)
Le carte gen2v2 recano il codice: E 3 1004 ( e sono quelle rilasciate dopo il 21 luglio 2023)
Chi è dunque in possesso della carta tachigrafica E 3 1004 ( quelle quindi rilasciate dopo il 21 luglio 2023) non deve preoccuparsi perché garantiscono già ora la registrazione corretta dei dati oggetto del controllo esteso ai 56 giorni di attività.
Di norma anche le carte gen2v1 E 3 1003 (quelle rilasciate prima del 21 luglio 2023) possono consentire la registrazione di 56 o più giorni di attività, ma la situazione può variare in base all'uso che della carta viene fatto in relazione allo svolgimento dell'attività. Infatti, se risulta necessario agire con l'inserimento manuale dei parametri aggiuntivi, questi potrebbero saturare lo spazio di memoria e non rendere disponibili i dati per tutte le giornate da documentare.
In linea generale possiamo dunque dire che i conducenti più esposti al rischio di saturazione della memoria (nelle carte gen2v1) sono quelli che effettuano con frequenza attività che comportano la registrazione di spostamenti su traghetto/treno, attraversamento di frontiera, carico/scarico merci frequente. in quanto la registrazione intensiva di queste attività potrebbe arrivare a saturare la memoria, con il rischio di non poter esibire gli ultimi 56 giorni di attività e di dover ricorrere alle stampe giornaliere.
Alla luce di ciò potrebbe non rivelarsi indispensabile la stampa dei dati di guida in quanto pur essendo di vecchia generazione potrebbe contenere al suo interno la registrazione utile ai fini di eventuali controlli.
Per cui, prima di pensare ad una sostituzione, non essendo comunque obbligatoria, è bene verificare lo stato dei dati presenti sulla propria carta tachigrafica e se coprono già i 56 giorni previsti non ci sarà alcuna esigenza di sostituzione della carta né di munirsi di stampe.
Ricordiamo che l'Autoscuola Obbligato è soggetto ufficialmente delegato presso la Camera di Commercio alla presentazione delle pratiche per Rinnovo, modifica e Primo rilascio della carta del conducente e carta azienda, per cui qualora vogliate optare per la sostituzione della carta tachigrafica vi aspettiamo nel nostro ufficio di Fiumicino in via della Foce Micina 72.
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