top of page

IL NUOVO CODICE DELLA STRADA E' LEGGE

Immagine del redattore: Autoscuole ObbligatoAutoscuole Obbligato

Tutte le novità contenute nella riforma del Codice della Strada in vigore dal 14 Dicembre 2024

Scopriamo insieme cosa è cambiato in breve

il nuovo codice della stra in vigore dal 14 dicembre 2024
riforma codice della strada

Il nuovo testo punta ad una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, all'inasprimento delle pene per i recidivi in merito a chi utilizza alcool e droghe, introduzione dell'assicurazione per i monopattini elettrici sempre più presenti sulle nostre strade, ma troviamo anche novità in merito alle limitazioni per i neopatentati.


Vediamo i punti che ci interessano di più:


LIMITAZIONI DI POTENZA PER NEOPATENTATI PATENTE B


Chiunque conseguirà la Patente B dopo il 14 Dicembre 2024, per 3 anni NON potranno guidare: veicoli con potenza specifica riferita alla tara superiore a 75 kW/t; In aggiunta al parametro precedente, veicoli M1 (anche elettrici o ibridi) superiori a 105 kW come potenza massima.


Le nuove limitazioni di potenza si applicano per le patenti B conseguite dall’entrata in vigore della legge. Chi ha conseguito la patente prima dell'entrata in vigore della legge, conserva il "vecchio" limite di potenza (55KW) per un anno dal conseguimento patente.

I limiti di potenza non si applicano quando il neopatentato è accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. La persona deve trovarsi a fianco del conducente neopatentato.


Per capire se il neopatentato è autorizzato a guidare un veicolo ci viene in aiuto il portale dell'automobilista con un servizio pratico e intuitivo. Basta infatti collegarsi al sito e inserire la targa. CLICCA QUI per controllare subito, ma attenzione, è in fase di aggiornamento per cui controlla sempre bene se è aggiornato.

GUIDE CERTIFICATE PER POTERSI ESERCITARE CON IL FOGLIO ROSA


Per poter circolare con il Foglio rosa (per la patente B) il candidato dovrà aver svolto un certo numero di guide certificate (in autostrada, strada extraurbana e notturne) con l’autoscuola.

Affinché il candidato possa esercitarsi con Foglio Rosa (ad esempio con familiari o amici) occorre avere la certificazione delle guide rilasciata dall’autoscuola. Servono uno o più Decreti Ministeriali per stabilire il numero minimo delle ore di esercitazioni da effettuarsi, il numero delle esercitazioni certificate e la modalità di svolgimento.



MONOPATTINI ELETTRICI

La circolazione è consentita solo nelle strade urbane con limite non superiore a 50 km/h

  • obbligo di esporre il contrassegno (la targa). I titolari lo devono richiedere a proprie spese; si attende un Decreto Ministeriale per la definizione di modalità, prezzi e caratteristiche

  • ci sarà l'obbligo di assicurazione R.C.A. per i monopattini (sia per i noleggiatori, sia per i proprietari singoli)

  • obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini



CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE

Sono previsti corsi extracurriculari di educazione stradale nelle scuole superiori che attribuiscono 2 punti aggiuntivi al rilascio di alcune patenti. Le autoscuole sono tra gli enti che possono erogare questi corsi. Si attende un decreto per la definizione delle modalità di svolgimento dei corsi e della certificazione.


ABBASSAMENTO DEI LIMITI DI ETA' PER CONSEGUIRE LA PATENTE D


Per far fronte alla carenza di autisti viene abbassato il limite di età per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone che ora è:

  • 18 anni per guidare in Italia veicoli cat. D DE per servizi di linea con percorrenza inferiore a 50 km

  • 18 anni per guidare in Italia veicoli per cat. D1 D1E

  • 20 anni per guidare in Italia veicoli della cat. D e DE; 18 anni per la guida in Italia di veicoli della cat. D e DE senza passeggeri

ci vuole sempre la CQC (dopo frequenza di corso ordinario di 280 ore e superamento dell'esame).


GUIDA E ASSUNZIONE DI STUPEFACENTI


Maggiore attenzione e pene piu severe per chi assume droghe prima di mettersi alla guida. In caso di incidente stradale, infatti, è sufficiente che venga accertato il collegamento temporale tra l’assunzione di stupefacenti e la guida per far scattare lo stato di alterazione psico-fisica. Viene meno il principio adottato fino ad ora relativo al nesso di causalità tra assunzione e alterazione psico-fisica. L’accertamento può essere effettuato attraverso prelievo di liquido salivare del conducente (nell’immediatezza del fermo del veicolo). Si attendono linee guida emanate dal Ministero dell’Interno e della Salute per le indicazioni delle modalità con cui effettuare il prelievo.

Se chi si è messo alla guida dopo aver assunto stupefacenti non ha conseguito la patente, all’accertamento o al rifiuto di sottoporsi a controlli scatta il divieto di conseguire la patente (o la sospensione o la revoca del foglio rosa eventualmente posseduto) fino a 24 anni compiuti (se minore di 21 anni) o da 1 a due anni, intanto che si conclude il procedimento penale.


GUIDA IN STATO DI EBBREZZA


Ai conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l o con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l sono apposti sulla patente rilasciata in Italia i codici unionali 68 «LIMITAZIONE DELL’USO – niente alcool» e 69 «LIMITAZIONE DELL’USO – solo veicoli dotati di alcolock». Questi codici permangono 2 anni se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l; 3 anni se supera 1,5 g/l.

Con Codice 69: il conducente può guidare in Italia solo veicoli M o N dotati di alcolock. Se al conducente che ha i codici 68 e 69 viene accertato lo stato di ebbrezza (da 0,5 a 0,8 g/l; tra 0,8 e 1,5 g/l; oltre 1,5 g/l) le sanzioni previste sono aumentate di un terzo; le sanzioni sono raddoppiate in caso di manomissione o rimozione alcolock.

L’Alcolock è un dispositivo che impedisce l’avviamento del motore con livello di alcool superiore a 0 g/l. Occorre un decreto del Ministero dei Trasporti (entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge) per stabilire le caratteristiche del dispositivo, le modalità di installazione e le officine autorizzate al montaggio.


SOSPENSIONE BREVE DELLA PATENTE

I conducenti con meno di 20 punti sulla patente che, circolando in Italia, commettono una serie di specifiche violazioni individuate dalla legge (elenco nell'art. 4), incorrono nella sospensione breve della patente di:

  • 7 giorni se sulla patente ci sono almeno 10 punti

  • 15 giorni se sulla patente ci sono meno di 10 punti

Se dall’infrazione consegue un incidente, il periodo di sospensione raddoppia. La sospensione della patente è la conseguenza automatica della contestazione della violazione. L’agente o l’organo di polizia ritirano la patente ai conducenti identificati al momento della violazione. La sospensione breve non può avvenire in caso di notifica successiva del provvedimento e ha effetto solo sulle violazioni commesse dal momento dell’entrata in vigore della legge.


DECURTAZIONE PUNTI E SANZIONI PIU’ SEVERE PER ALCUNE VIOLAZIONI

Alcuni esempi:

  • Guida senza l’uso di lenti (passa da – 5 punti a -8 punti)

  • uso di apparecchi radiotelefonici, smartphones, pc portatili, notebook, tablet, cuffie sonore: (sanzioni da 250 a 1000 euro; sospensione patente da 15 gg a 2 mesi; per due violazioni nel biennio: da 1 a 3 mesi di sospensione patente + sanzione da 350 a 1400 euro; - 10 punti)

  • Inasprimento sanzioni per superamento limiti di velocità di oltre 10 km/h e fino a 40 km/h


NOVITA’ PER CICLOMOTORISTI E MOTOCICLISTI


Anche i conducenti di ciclomotori e motocicli diventano utenti vulnerabili della strada.

  • Nuove norme per la circolazione in autostrada e su strada extraurbana: possono entrare anche i motocicli con cilindrata di almeno 120 cm3 se a motore termico e con potenza pari almeno a 6 kW se a motore elettrico, purché condotti da maggiorenni

  • Con il foglio rosa per conseguire le patenti AM, A1, A2, A non si possono trasportare passeggeri in nessun caso. La sanzione, che si applica anche al passeggero, va da 100 euro a 300 euro.


NORME DI COMPORTAMENTO V/CICLISTI


  • I veicoli a motore che sorpassano velocipedi devono tenere una adeguata distanza laterale di sicurezza, commisurata alla velocità e all'ingombro del veicolo a motore, non inferiore (se le condizioni della strada lo consentono) a 1,5 metri.

  • Nelle strade urbane ciclabili, zone ciclabili, zone di attestamento ciclabile (ex «casa avanzata») i velocipedi possono occupare qualsiasi posizione (non devono per forza stare il più possibile vicino al margine destro della strada).


Queste sono le principali novità al codice della strada al momento ma il testo contiene anche la delega al governo per la riforma organica del CDS quindi nei prossimi mesi ci saranno altre novità, vi terremo aggiornati.


94 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page